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Un’insegnante è stata trasferita da una classe all’altra, nella scuola dove presta servizio, per evitare un "conflitto di interessi" data la presenza della figlia con gravi disabilità. A pronunciarsi sul caso la magistratura, che in due occasioni ha dato ragione alla donna. Un giudice del lavoro ha stabilito che il trasferimento è illegittimo perché è "discriminatorio" verso la bimba, mentre il tribunale civile ha bocciato la decisione della scuola di limitare a quattro le ore di istruzione domiciliare, ordinando inoltre di ripristinare il progetto di 11 ore con insegnante di sostegno.

La vicenda si è svolta nell’Istituto scolastico Borgata Paradiso, a Collegno (Torino). "Mia figlia - ha detto la docente, Paola Catone - ha una disabilità complessa. La sua unica forma di comunicazione è il tatto, ed è soggetta a crisi che si possono risolvere solo con una preparazione specifica. In prima elementare si pensò che la mia presenza come insegnante di sostegno fosse una soluzione per garantire la sua partecipazione alle lezioni. Poi arrivò una nuova dirigente, che mi propose una scuola parentale: io risposi che non avevo adottato la bambina perché finisse in una struttura. Ed è allora che sono state prese le decisioni".

"Mi ha stupito - ha detto il legale dell’insegnante, l’avvocato Simone Bissacca - l’atteggiamento dell’amministrazione. Poteva riconoscere che le mosse della scuola non erano state corrette. Invece ha resistito in giudizio, continuando a sostenere tesi come quella del ’conflitto di interessi’, e non ha cambiato atteggiamento nemmeno dopo la prima ordinanza. Ma questa non è una storia di giudici di buoni sentimenti che chiudono un occhio: è stata semplicemente applicata la normativa". "Inclusione - ha concluso l’avvocato - significa anche porsi dal punto di vista del minore per garantirgli la migliore istruzione possibile. Che in questo caso era la vicinanza della madre".

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