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Anche il tempo trascorso dal rider in attesa di ricevere gli ordini deve essere considerato lavoro e quindi retribuito. È quanto stabilito dal tribunale del lavoro di Torino con una sentenza dell’8 settembre, firmata dal giudice Nicola Tritta, che riguarda un fattorino di Foodinho-Glovo, licenziato lo scorso anno e assistito dall’avvocata Giulia Druetta.

Il tribunale ha riconosciuto al lavoratore un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato a partire dal primo ottobre 2024, con inquadramento al sesto livello del contratto Terziario, Distribuzione e Servizi. Il licenziamento è stato annullato e l’azienda dovrà reintegrare il rider.

La decisione stabilisce inoltre che, nel determinare le differenze retributive spettanti al lavoratore, non vadano conteggiati soltanto i minuti impiegati per effettuare le consegne, ma anche quelli trascorsi ad aspettare nuovi ordini durante gli slot prenotati e regolarmente lavorati. Secondo il giudice, infatti, la semplice disponibilità a svolgere la prestazione deve essere considerata a tutti gli effetti tempo di lavoro.

Il rider era stato licenziato dopo che la società gli aveva contestato di aver accettato alcuni ordini senza poi effettuare le relative consegne e senza richiederne la riassegnazione. Una contestazione che, secondo il tribunale, non sarebbe stata però supportata dalla documentazione presentata dall’azienda. Dagli atti esaminati emergevano infatti riassegnazioni effettuate pochi minuti dopo l’accettazione degli ordini.

Venendo meno il fatto contestato, il giudice ha disposto la reintegrazione del lavoratore. A suo favore dovranno inoltre essere calcolate le differenze retributive maturate dal primo ottobre 2024, prendendo come riferimento l’intervallo tra la prima e l’ultima consegna della giornata e sottraendo soltanto i periodi di inattività pari o superiori a un’ora.

Foodinho-Glovo dovrà infine corrispondere un’indennità risarcitoria, calcolata su una retribuzione di riferimento di 1.393,54 euro lordi, per il periodo compreso tra il licenziamento e la reintegrazione, fino a un massimo di 12 mensilità.

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